Infermiere dipendente pubblico e libera professione: cosa dice la legge (2026)

Infermiere dipendente pubblico e libera professione: cosa dice la legge (2026)
In sintesi

In sintesi

Sì: fino al 31 dicembre 2026 un infermiere dipendente di un ospedale pubblico, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, può svolgere attività libero-professionale al di fuori dell'ospedale. Lo consente la deroga al "vincolo di esclusività" (art. 8-ter del D.L. 34/2020), prorogata dal decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200).

  • Solo fuori dall'orario di servizio, senza penalizzare il lavoro in ospedale
  • Entro un massimo di 8 ore settimanali complessive
  • Serve il nulla osta (autorizzazione preventiva) dell'azienda: non basta comunicarlo
  • Nessun conflitto di interessi con l'ente di appartenenza
  • La partita IVA non è imposta dalla deroga, ma serve quando l'attività è abituale e continuativa (di norma è il caso di chi lavora stabilmente tramite una piattaforma)
  • Dal 1° gennaio 2027, salvo nuove proroghe, torna l'obbligo di esclusività

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale o fiscale. Il caso concreto va sempre verificato con il regolamento della tua azienda, un giuslavorista e un commercialista.

Che cos'è il "vincolo di esclusività"

Il rapporto di lavoro a tempo pieno nel Servizio Sanitario Nazionale è tradizionalmente "esclusivo": il dipendente non può svolgere altre attività retribuite senza autorizzazione, secondo l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e l'art. 4, comma 7, della Legge 412/1991.

Questa regola serve a evitare i conflitti di interesse e a garantire che l'impegno principale resti quello verso l'ente pubblico.

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La deroga: cosa cambia fino al 31 dicembre 2026

Per far fronte alla carenza di personale, il legislatore ha introdotto una deroga temporanea. L'art. 8-ter del D.L. 34/2020 stabilisce che, per gli operatori delle professioni sanitarie (art. 1 della Legge 43/2006) appartenenti al comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore settimanale non superiore a 8 ore, non si applicano le incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della Legge 412/1991 e dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

In pratica: l'infermiere può lavorare "in proprio" fuori dall'ospedale, cosa che di regola gli sarebbe preclusa.

Il decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200) ha esteso questa possibilità fino al 31 dicembre 2026.

Le condizioni da rispettare

  • Fuori dall'orario di servizio e dai turni, senza pregiudicare i compiti in ospedale
  • Nel limite delle 8 ore settimanali complessive
  • Nel rispetto dei riposi obbligatori (riposo giornaliero e settimanale, D.Lgs 66/2003)
  • Senza conflitto di interessi con l'azienda di appartenenza
  • Con il nulla osta preventivo dell'azienda (vedi il paragrafo dedicato)

Serve l'autorizzazione dell'azienda (nulla osta)

Sì, ed è il punto più importante. La deroga non è automatica: prima di iniziare, l'infermiere deve chiedere e ottenere un nulla osta (autorizzazione preventiva) dall'azienda di appartenenza, come confermano gli Ordini professionali. Non basta una semplice comunicazione e non vale il silenzio-assenso: l'attività può partire solo dopo il via libera scritto.

L'azienda mantiene un potere pieno di valutazione: verifica la compatibilità con l'orario, l'assenza di conflitti di interesse e la priorità dell'attività istituzionale.

In fondo a questa guida trovi un modulo di richiesta già pronto, da stampare e compilare.

Ti serve la partita IVA?

È la domanda più frequente, e la risposta va data con prudenza. La deroga rende lecito il lavoro extra, ma non dice nulla su come fatturarlo: la partita IVA è una questione fiscale a parte.

Il criterio che conta non è quanto guadagni, ma come lavori:

  • Attività davvero sporadica e non organizzata (poche prestazioni isolate durante l'anno): può rientrare nel lavoro autonomo occasionale, senza partita IVA.
  • Attività abituale e continuativa: la partita IVA diventa necessaria. Lo indica anche la FNOPI.

Attenzione: non esiste la regola "sotto i 5.000 euro non serve la partita IVA". I 5.000 euro non determinano l'obbligo di partita IVA; ciò che conta è l'abitualità dell'attività.

Un esempio concreto: chi si iscrive a una piattaforma, pubblicizza in modo stabile la propria disponibilità e riceve richieste con una certa regolarità svolge di fatto un'attività abituale, anche con guadagni bassi. In questo caso la strada corretta è la partita IVA. Ecco perché su InfermieriWeb, per essere prenotabili a domicilio, la partita IVA è richiesta.

Previdenza e assicurazione: da non dimenticare

Anche restando nel lavoro autonomo occasionale, ci sono due aspetti che l'infermiere non deve trascurare.

ENPAPI (previdenza). L'attività infermieristica autonoma comporta obblighi verso ENPAPI, distinti a seconda di come lavori, e non vengono cancellati dal fatto di essere già dipendente e di versare all'INPS:

  • Dipendente più prestazioni occasionali senza partita IVA: iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
  • Dipendente più attività libero-professionale abituale con partita IVA: Gestione Principale ENPAPI.

RC professionale (assicurazione). Serve una polizza di responsabilità civile che copra anche l'attività svolta in proprio, occasionale o abituale che sia: la copertura assicurativa dell'ospedale non si estende automaticamente alle prestazioni private. La FNOPI mette a disposizione convenzioni pensate anche per chi lavora in "regime misto" (dipendente più libera professione).

Un'ultima avvertenza fiscale: il regime forfettario è di norma precluso a chi, nell'anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro, condizione che un infermiere a tempo pieno con turni raggiunge facilmente.

In pratica: cosa ti serve per essere in regola

Obbligatorio:

  • Iscrizione all'OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) in corso di validità
  • Nulla osta dell'azienda, per i dipendenti pubblici
  • Rispetto del limite delle 8 ore settimanali, fuori dall'orario di servizio
  • Copertura RC professionale valida per l'attività autonoma
  • Corretta gestione fiscale (partita IVA se l'attività è abituale) e previdenziale (ENPAPI, nella gestione giusta)

Consigliato:

  • Verificare il regolamento interno della propria azienda, che può avere una modulistica specifica
  • Farsi seguire da un commercialista per la scelta del regime fiscale
  • Tenere l'attività privata nettamente separata da pazienti, strumenti e dati dell'ospedale

Fino a quando vale

La deroga è efficace fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, in assenza di nuove proroghe, tornerà pienamente applicabile il regime ordinario di esclusività. Conviene quindi muoversi per tempo e tenere d'occhio gli aggiornamenti normativi.

Le fonti ufficiali

Come usare il modulo

Stampa il modulo qui sotto (pulsante "Stampa o salva in PDF"), compilalo con i tuoi dati e presentalo all'ufficio protocollo o all'ufficio personale della tua azienda. Attendi il rilascio del nulla osta prima di iniziare qualsiasi attività.

È un modello fac-simile a scopo informativo: verifica se la tua azienda dispone di una propria modulistica e, nel dubbio, fatti assistere dal tuo Ordine (OPI) o da un giuslavorista.

Viene stampato solo il modulo qui sotto.